Il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza agli articoli 8 e 9 dispone che:
art. 9 -In merito alla gestione dei casi di contagio e della quarantena in ambito scolastico a decorrere dal 1 aprile 2022, nelle scuole del primo Ciclo (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado), in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza, con obbligo di indossare mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età (Primaria e Secondaria di I grado) e solo per i docenti (Infanzia). In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o fatto in casa con apposito kit il cui eventuale esito negativo va autocertificato.
La Nota MI n. 410 del 29.03.22 (applicazione dell’aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 introdotta dal D.L. n. 24) specifica le misure precauzionali che la scuola adotta in presenza di casi di positività tra gli alunni della classe per la scuola dell’Infanzia, primaria e Secondaria di primo e secondo grado. Di fatto, è annullata la misura della quarantena per i contatti stretti e la conseguente Didattica digitale integrata per gli stessi; possibile, invece, seguire le lezioni a distanza per gli alunni in isolamento perché positivi, ma a patto che il medico curante attesti per iscritto la compatibilità dello stato di salute dello studente con la Didattica a distanza.
art. 8- Per quanto riguarda la gestione del personale della scuola in rapporto all’obbligo vaccinale, permane fino al 15 giugno 2022 il requisito essenziale della vaccinazione (ciclo vaccinale primario e successiva dose booster) per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. Il Decreto dispone tuttavia che il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale sia impiegato in attività di supporto alla istituzione scolastica.